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Ordinanza — n. 41471/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41471/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41471/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA PATRIZIO nato a ROMA il 17/07/2001 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svol 1'3l Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • FATTO E DIRITTO 1. Patrizio Marra chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41471/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Patrizio Marra chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen..

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti ritiro della querela penale cancellazione dall'albo avvocati permesso di promuovere un procedimento penale test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA PATRIZIO nato a ROMA il 17/07/2001 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svol 1'3l Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • FATTO E DIRITTO 1. Patrizio Marra chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen..

2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento e sulla qualificazione dei fatti. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla destinazione allo smercio della droga detenuta dall'imputato, in ragione del suo quantitativo e delle modalità di presentazione.

Analoghe considerazioni si attagliano al del delitto di resistenza essendo descritta la condotta oppositiva (colluttazione) tenute dall'imputato, allo scopo di sottrarsi alle indagini. Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei fatti, non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti tale da assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica delle condotte. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere re Il Presidente DEPOSi 1- rgl CANCT Emilia Anna G StRo 41ogin