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Ordinanza — n. 41469/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41469/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rocco De Gifico chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione. Denuncia omessa motivazione sull'entità della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione. Denuncia omessa motivazione sull'entità della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione attenuazione della pena motivi di cassazione sostituzione dei motivi condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rocco De Gifico chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIFICO ROCCO nato a BARI il 27/09/1998 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svdta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rocco De Gifico chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione. Denuncia omessa motivazione sull'entità della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello e, nel caso di specie, i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha espressamente richiamato l'accordo convenuto tra le parti e la legittimità della pena convenuta in misura che non contrasta con i limiti edittali.

Anche in caso di definizione ex art. 599-bis cod. proc. pen. trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (cfr. Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Amar, Rv. 279117), aspetto del trattamento sanzionatorio, questo, che non determina affatto la illegalità della pena convenuta essendo frutto della scelta delle parti quella dell'applicazione o meno delle circostanze innominate.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso