Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

I ricorsi presentati dai difensori di Molinari Mario, Di Martino Fabio e Di Martino Giuseppe contro la sentenza n.463/2020 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione di una decisione impugnazione di decisioni amministrative asserzione difendibile diritto di ottenere una decisione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARTINO FABIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/04/1987 DI MARTINO GIUSEPPE nato a VICO EQUENSE il 19/06/1979 MOLINARI MARIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Molinari Mario, Di Martino Fabio e Di Martino Giuseppe contro la sentenza n.463/2020 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Parimenti inammissibili sono le doglianze mosse d Di Martino Fabio in relazione alla aggravante dell'art. 80 d. P.R. 309/90, basate sulla erronea deduzione che al concorrente Molinari sarebbe stata esclusa l'aggravante in parola relativa al capo 22), in realtà non considerata soltanto ai fini della individuazione del reato più grave rispetto ad altra imputazione ritenuta più grave, non contestata al Di Martino Fabio (quella del capo 21). Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il President