Ordinanza — n. 41466/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GAETANO nato a BARI il 14/09/1998 avverso la sentenza del 19/06/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Gaetano Gravina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e per l'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto alla recidiva, peraltro, mai contestata (v. imputazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e per l'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto alla recidiva, peraltro, mai contestata (v. imputazione).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GAETANO nato a BARI il 14/09/1998 avverso la sentenza del 19/06/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Gaetano Gravina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e per l'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto alla recidiva, peraltro, mai contestata (v. imputazione).
Le censure non rientrano nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere tensore Il Presidente o ni Stefano Mogini fl5 V: th,1 CANC;:._ S N '0