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Ordinanza — n. 41461/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41461/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41461/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO ALESSANDRO nato a ROMA il 02/02/1972 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado, ribadendo la condanna di Alessandro De Gregorio alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, non articolando per giunta alcun motivo di censura La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41461/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, non articolando per giunta alcun motivo di censura La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali asserzione difendibile altri capi d'accusa testimone a carico deposizione inattendibile risposta alla petizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO ALESSANDRO nato a ROMA il 02/02/1972 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado, ribadendo la condanna di Alessandro De Gregorio alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, non articolando per giunta alcun motivo di censura La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglieri ensore Il Pres