Ordinanza — n. 41460/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO MARIO ALESSANDRO nato a MESSINA il 04/07/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA--dato avviso a-H-e-p-a-r-t-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Mario Alessandro Mangano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena (in continuazione) di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, anche con riferimento all'aumento a titolo di continuazione La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 41460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena (in continuazione) di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, anche con riferimento all'aumento a titolo di continuazione La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO MARIO ALESSANDRO nato a MESSINA il 04/07/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA--dato avviso a-H-e-p-a-r-t-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Mario Alessandro Mangano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena (in continuazione) di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, anche con riferimento all'aumento a titolo di continuazione La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consi • e rr tensore Il Preside