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Ordinanza — n. 41457/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41457/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKALLINA SHABAN ( DETTO BANI) nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAde-ltrti udita la relazione svol al Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Shaban Shkallina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro sedicimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41457/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abbandono del procedimento penale cancellazione dall'albo avvocati esame di cassazione revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKALLINA SHABAN ( DETTO BANI) nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAde-ltrti udita la relazione svol al Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Shaban Shkallina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro sedicimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. ed altro.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate peraltro in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. 4.La contestazione concernente la erronea qualificazione giuridica dei fatti svolta nel ricorso risulta, infatti, inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti poiché non sono evidenziati elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico delle condotte ritenute in sentenza e sul quale si era registrato il consenso tra le parti. 5.E', parimenti, indeducibile con il ricorso per cassazione, il motivo con il quale, in relazione alla sentenza di patteggiamento, si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 6.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r tor D LI POSI Ti,Ya7), rro, Il Presidente WI