Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA REDION nato il 18/07/1989 avverso la sentenza del 05/06/2021 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Hoxha Redion ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata ed all'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza sulla contestata recidiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, artt. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 41456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata ed all'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza sulla contestata recidiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione del segnale luminoso azione redibitoria posizione della vittima mancata prova di parzialità azione intesa alla dichiarazione di responsabilità carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Hoxha Redion ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 99 cod. pen
la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA REDION nato il 18/07/1989 avverso la sentenza del 05/06/2021 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Hoxha Redion ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata ed all'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza sulla contestata recidiva.

Le censure non rientrano nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglierei e nsore Il Presidente Or an ni Stefano ogini A/ /