Ordinanza — n. 41455/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIZIA ALESSANDRO nato a LORETO il 09/06/1996 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Macerata, previa rt 9,CD1,0-4 Y1 lu-AA„:"; richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di • ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dalla continuazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carente motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dalla continuazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carente motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIZIA ALESSANDRO nato a LORETO il 09/06/1996 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Macerata, previa rt 9,CD1,0-4 Y1 lu-AA„:"; richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di • ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dalla continuazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carente motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 ottob e 2021 Il consigli re ensore Il Presidente Or Ste ano Mogini