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Ordinanza — n. 41453/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41453/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41453/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARITONOVA VALERIYA nato il 01/12/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svQI a dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Valetya Kharitenova chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valetya Kharitenova chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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visto grave deficienza del procedimento all'estero ammissione di stranieri cittadini stranieri diritto di voto degli stranieri procedimento in contumacia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARITONOVA VALERIYA nato il 01/12/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svQI a dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Valetya Kharitenova chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 309/1990.

2. Denuncia vizio di violazione di legge per la mancata positiva verifica del consenso dell'imputata, straniera, alla definizione del procedimento con rito speciale. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. Invero, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio e tale rilievo, in presenza della rappresentanza legale del difensore di fiducia dell'imputato al quale veniva conferita procura speciale per la richiesta del rito, deve escludersi possa essere determinato dalla mera nazionalità straniera dell'imputato. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r; .tore Il Presidente Emilia Anna Stef o ogini EI P O z:-) y tr.,! CAN -- 15 0V 021