Ordinanza — n. 41449/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI WALID nato il 09/05/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di MODENAntrr-dr7CscrerFlt—perrti-: udita la relazione svolta dl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 41449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI WALID nato il 09/05/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di MODENAntrr-dr7CscrerFlt—perrti-: udita la relazione svolta dl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul mancato proscioglimento.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico e svolto con il mero richiamo a sentenze di questa Corte, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stiMa equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r tore Il Presidente Emilia Anna g'í St f no Mogini D PC) ; T ti< (" " " • 1 5 I 2