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Ordinanza — n. 41447/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41447/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the offense, but had previously waived appeal rights in favor of a sentencing agreement at the appellate level. The court ruled that this waiver creates preclusive effects extending to the entire proceedings, including the cassation stage, thereby barring the review of the contested legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal rights in favor of a sentencing agreement at the second instance creates preclusive effects that extend to the entire proceedings, including the cassation judgment, barring the review of issues waived by the parties.

Parole chiave

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waiver of appeal rights sentencing agreement preclusive effect cassation inadmissible appeal procedural waiver rinuncia alla motivazione remissione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ferdinando De Rosa, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ferdinando De Rosa, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FERDINANDO nato a VASTO il 16/06/1983 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAclUa_a_y_y_isoallepa rt udita la relazione svolt-A dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ferdinando De Rosa, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce omessa motivazione sul punto concernente la qualificazione giuridica del fatto che andava sussunta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. E' inammissibile il ricorso per cassazione, in relazione alla definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere latore Il Presidente Emilia Anna Gio ano Stefa o Mogini DEpOSITATP' IN CAN