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Ordinanza — n. 41446/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41446/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41446/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABER HAMZA nato il 18/12/1997 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOd ga_avuiss-a4ie-pazti.;, udita la relazione svolt dl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Harn)3za Saber impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi ottoi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli aertt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Harn)3za Saber impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi ottoi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli aertt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze riduzione del divieto d'entrata pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABER HAMZA nato il 18/12/1997 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOd ga_avuiss-a4ie-pazti.;, udita la relazione svolt dl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Harn)3za Saber impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi ottoi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli aertt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico e svolto con il mero richiamo a sentenze di questa Corte, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente in relazione alle descritte condotte che rimandano nella contestazione alla destinazione a cessione, per la diversa tipologia di stupefacenti detenute, quantitativi e modalità di detenzione e, pertanto, si risolve anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento che ha enucleato elementi ostativi al proscioglimento ed alle modalità di cessione. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r at re Il Presidente Emilia Anna G orda o Stef no Mogini OLPOSIIATA