Ordinanza — n. 41443/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBGHADDA MOHAMMED nato il 28/02/1979 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Lebghadda Mohammed ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBGHADDA MOHAMMED nato il 28/02/1979 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Lebghadda Mohammed ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere estj sore Il Presidente Stefano Mogini 1 5 OV„