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Ordinanza — n. 41438/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41438/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTE RUSSO MATTEO nato a ROMA I 20/12/2000 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAparti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Roma, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Matteo Giansante Russo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni ed un mese di reclusione ed C 19.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni ed un mese di reclusione ed C 19.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale vie di fatto circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Roma, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Matteo Giansante Russo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTE RUSSO MATTEO nato a ROMA I 20/12/2000 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAparti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Roma, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Matteo Giansante Russo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni ed un mese di reclusione ed C 19.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliera sore Il Presidente Ojàìldq illh St