Ordinanza — n. 41436/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRONE FRANCESCO nato a VIGEVANO il 15/08/1987 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIucao avvisoane 'Dar udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Francesco Cirone ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 13.556,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41436/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 13.556,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRONE FRANCESCO nato a VIGEVANO il 15/08/1987 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIucao avvisoane 'Dar udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Francesco Cirone ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 13.556,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ott9bre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Or V lo i Stefarlo Miogini