Ordinanza — n. 41435/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEBIANCO ALESSIO nato a BARI il 01/12/1998 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Alessio Panebianco ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. nonché all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi congiunti di legge e motivazione. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41435/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. nonché all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi congiunti di legge e motivazione. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEBIANCO ALESSIO nato a BARI il 01/12/1998 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Alessio Panebianco ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. nonché all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi congiunti di legge e motivazione. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consi • r z. t sore Il Presidente O an Stf no