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Ordinanza — n. 41434/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41434/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41434/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO MATTEO nato a FOGGIA il 09/10/1977 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIctate-erso-alle-1:12-442,-)\ udita la relazione svolta dai Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Matteo Dagostino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflittagli per il reato di evasione. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nei giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41434/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Matteo Dagostino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflittagli per il reato di evasione. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nei giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento in contumacia assenza ingiustificata aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO MATTEO nato a FOGGIA il 09/10/1977 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIctate-erso-alle-1:12-442,-)\ udita la relazione svolta dai Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Matteo Dagostino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflittagli per il reato di evasione. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nei giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere tore Il Presidente Emilia Anna Stef o Mogini 1 5 2021