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Ordinanza — n. 41432/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41432/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTI KELLY TATIANA nato il 20/12/1991 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Tatiana Nasti Kelly circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di un anno di reclusione ed C 1.200,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando l'assenza di motivazione in ordine ad un possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientra la censura formulata dalla ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti-ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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alibi corrispondenza con il difensore partecipazione al reato testimonianza inattendibile verosimiglianza della persecuzione difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando l'assenza di motivazione in ordine ad un possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTI KELLY TATIANA nato il 20/12/1991 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Tatiana Nasti Kelly circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di un anno di reclusione ed C 1.200,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando l'assenza di motivazione in ordine ad un possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientra la censura formulata dalla ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti-ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglier nsore Il Presidente O fa --n Stof1ogini O POSil f C