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Ordinanza — n. 41431/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41431/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41431/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da Abdelfattah El Bardhali in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 311 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41431/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da Abdelfattah El Bardhali in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione imputazione per reati di stupefacenti domanda d'asilo di cittadino albanese cancellazione dall'albo avvocati ritiro della querela penale diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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art. 311 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da Abdelfattah El Bardhali in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte che non è legittimata all'impugnazione personale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BARHDALI ABDELFATTAH nato a MARRAKECH( MAROCCO) il 27/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAdat-e-avVig—al7ntpar i;Ì\\ udita la relazione svoltai dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da Abdelfattah El Bardhali in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso Abdelfattah El Bardhali denunciandone l'illegittimità.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte che non è legittimata all'impugnazione personale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consiglier ètensore Il Presidente Emilia Anna Stefa o ogini DEpo A T A tr!