Ordinanza — n. 41430/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTOCCIA GIOVANNI nato a NOLA il 02/06/1994 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; A FATTO E DIRITTO 1. Giovanni Intoccia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giovanni Intoccia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTOCCIA GIOVANNI nato a NOLA il 02/06/1994 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; A FATTO E DIRITTO 1. Giovanni Intoccia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano Stefano Mogini O E-7;7r 1 5 NO 2021 PERTO tL CANC:at Macia 114 • - • CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ) 103é1)-2,-, el\s— R; o ke ed\ e 'l yvQ-ab- \‘`• eAcQ,L LA, tecn--'•- etAC. Q\ , k\ QÀ 5 \''7;Ce.•\ ()) t) e ‘11Vn \* \rk\ z> t\ \f\',;(,,,,_ \e ,06i,ar,f1 Qk-Z-kb-1, \` \ACAQ_Arìn2 r-s \i\krt-