Ordinanza — n. 41427/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ANTHONY CARMELO nato a CATANIA il 05/01/1994 avverso la sentenza del 14/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA, udita la relazione svo Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antony Carmelo Spampinato impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro sei mila di multa, n continuazione con precedente condanna irrevocabile, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 41427/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antony Carmelo Spampinato impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro sei mila di multa, n continuazione con precedente condanna irrevocabile, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ANTHONY CARMELO nato a CATANIA il 05/01/1994 avverso la sentenza del 14/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA, udita la relazione svo Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antony Carmelo Spampinato impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro sei mila di multa, n continuazione con precedente condanna irrevocabile, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico e svolto con il mero richiamo a sentenze di questa Corte, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere rela Il P