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Ordinanza — n. 41421/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of admissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fall Tala inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued for acquittal based on a lack of reasoning in the lower court's judgment, but this ground was not among those permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis, section two, to reject the request entirely.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, sec. 2 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; arguments regarding lack of reasoning do not qualify for admissibility under the specified exceptions.

Parole chiave

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criminal procedure appeal lack of reasoning admissibility requirements Cassation Court legal costs award luogo del reato imputazione di furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, I GIP del Tribunale di Torino, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Fall Tala ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL TALA nato il 02/03/1990 avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtlet-e-a-v-v-ise-a-14-e-p3a1+ udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, I GIP del Tribunale di Torino, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Fall Tala ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere 7teNsore Il Presidente Orl i oUi - St