Ordinanza — n. 41417/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALLIU MYFTAR nato il 09/10/1992 BALLIU MATEO nato il 23/04/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEtFerte-e-vse-a4-1.e-paizti* udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, a loro richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Balliu Myftar e Balliu Mateo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di quattro mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa e di nove mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, mediante atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41417/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di quattro mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa e di nove mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, mediante atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALLIU MYFTAR nato il 09/10/1992 BALLIU MATEO nato il 23/04/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEtFerte-e-vse-a4-1.e-paizti* udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, a loro richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Balliu Myftar e Balliu Mateo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di quattro mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa e di nove mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, mediante atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 ott re 2021 Il consigliere sensore Il Presidente Orla ni Stef