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Ordinanza — n. 41415/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41415/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACERRI BLEDAR nato il 23/11/1979 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANItran—aWrg-Eàtlt-freir.t\i:;)"15-\\,..c udita la relazione svolt da onsigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATI-0 E DIRITTO 1. Bledar Kacerri chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.Denuncia mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata responsabilità. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41415/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita e in relazione alle modalità del fatto (detenzione di oltre due chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina) alla cessione a terzi.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACERRI BLEDAR nato il 23/11/1979 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANItran—aWrg-Eàtlt-freir.t\i:;)"15-\\,..c udita la relazione svolt da onsigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATI-0 E DIRITTO 1. Bledar Kacerri chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.Denuncia mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata responsabilità. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita e in relazione alle modalità del fatto (detenzione di oltre due chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina) alla cessione a terzi.

Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei fatti non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti tale da assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica della condotta. 4.All9nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. . . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso5 ottobre 2021 Il Consigliere r latore Il Pres