Ordinanza — n. 41414/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAID HAMZA BEN HA] SADOK nato il 08/12/1959 EL ISSAOUI ABDELMAJID nato il 21/12/1989 avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena, a loro richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Said Hamza Ben Haj Sadok ed El Issaoui Abdelmajid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed € 5.000,00 di multa a titolo di continuazione e di un anno e due mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto distinto ricorso gli imputati, il primo deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il secondo l'omessa esclusione della contestata recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41414/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed € 5.000,00 di multa a titolo di continuazione e di un anno e due mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto distinto ricorso gli imputati, il primo deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il secondo l'omessa esclusione della contestata recidiva.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAID HAMZA BEN HA] SADOK nato il 08/12/1959 EL ISSAOUI ABDELMAJID nato il 21/12/1989 avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena, a loro richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Said Hamza Ben Haj Sadok ed El Issaoui Abdelmajid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed € 5.000,00 di multa a titolo di continuazione e di un anno e due mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto distinto ricorso gli imputati, il primo deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il secondo l'omessa esclusione della contestata recidiva.
Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere sore Il Presidente Orlan Stefiano Mogini