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Ordinanza — n. 41413/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA ANTONIO nato a TRANI il 21/11/1965 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdata-U3/.150-‘3149-1;El-Ft-i''—3 udita la relazione svoltà al Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antonio Landriscina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 41413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antonio Landriscina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen..

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale censure procedurali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ricorso di annullamento procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antonio Landriscina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA ANTONIO nato a TRANI il 21/11/1965 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdata-U3/.150-‘3149-1;El-Ft-i''—3 udita la relazione svoltà al Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Antonio Landriscina impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen..

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul mancato proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r Il Presidente Emilia Anna G. Stefano Mogini • " (