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Ordinanza — n. 41410/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for nullity as it violates statutory time limits for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the nullity claim did not fall within the permissible grounds listed in the Criminal Procedure Code. The appellant argued for acquittal based on a specific legal provision, but the court found this ground excluded by the strict time limits for appeals. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.: Appeals for nullity must strictly adhere to the enumerated grounds and time limits; claims falling outside these provisions are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility nullity grounds limitation statutory time limits Criminal Procedure Code procedural exclusion barriera linguistica facoltà di astenersi dal testimoniare audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Marsala, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Barbera ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 29/10/1962 avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Marsala, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Barbera ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 otto re 2021 Il consigliere st nsore Il Presidente Orla Stefai3o Mogini i ) i S 1 0