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Ordinanza — n. 41407/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANINI BOUZEKRI nato il 19/07/1990 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGOdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso presentato da Banini Bouzekri contro la sentenza n. 221/2020 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo in data 18/11/2020 è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo perché è stato presentato personalmente dall'imputato. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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caso poco grave gravi addebiti penali promozione dell'accusa penale deposizione inattendibile principio del ne bis in idem responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
221/2020 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANINI BOUZEKRI nato il 19/07/1990 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGOdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da Banini Bouzekri contro la sentenza n. 221/2020 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo in data 18/11/2020 è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo perché è stato presentato personalmente dall'imputato. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021 Il Consiglier