Ordinanza — n. 41406/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAZANI ARIJAN nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINI4el4A-aWi-S.0-€1-11Q.--part i; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ramazani Arijan ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed € 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed € 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAZANI ARIJAN nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINI4el4A-aWi-S.0-€1-11Q.--part i; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ramazani Arijan ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed € 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., limitandosi a prospettare la sussistenza di un diverso reato rispetto a quello correttamente ritenuto in sentenza. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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