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Ordinanza — n. 41405/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSTEMAJ RENATO nato il 05/09/1999 avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIderterer9s4Q-alle4 udita la relazione svo' a dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Renato RustemaT impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5. D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 41405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Renato RustemaT impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5. D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione del pubblico ministero condono delle spese procedurali motivi di cassazione rinuncia al brevetto

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Renato RustemaT impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSTEMAJ RENATO nato il 05/09/1999 avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIderterer9s4Q-alle4 udita la relazione svo' a dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Renato RustemaT impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5. D.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente deduce carenza di motivazione per il mancato proscioglimento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico e svolto con il mero richiamo a sentenze di questa Corte, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere tore Il Presidente Emilia Anna Ste