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Ordinanza — n. 41404/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONUTTI ALESSIO nato a MANIAGO il 17/01/1971 avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdatztjazuisz alle p.0,1i; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTI) E DIRITTO 1. Alessio Simonutti chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 337, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 544-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alessio Simonutti chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 337, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 544-bis cod. pen..

Parole chiave

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difesa penale reati contro la vita e l'integrità della persona istigazione e aiuto al suicidio tentato omicidio alibi assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONUTTI ALESSIO nato a MANIAGO il 17/01/1971 avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdatztjazuisz alle p.0,1i; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTI) E DIRITTO 1. Alessio Simonutti chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 337, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 544-bis cod. pen..

2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento in r relazione a tale delitto poiché l'uccisione dell'animale era stato fatto per esigenze di nutrimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla finalità dell'uccisione dell'animale affatto riconducibile ad esigenze personali ma per finalità di rimostranza rispetto al controllo al quale era sottoposto. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere rel tore Il Presidente Emilia Anna Stefan