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Ordinanza — n. 41402/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41402/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41402/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI ROBERTO nato a COSENZA il 10/07/1963 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso presentato dal difensore di Marinacci Roberto contro la sentenza n. 271/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza in data 16/03/2021, è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto perché è stato presentato tardivamente oltre il termine di legge in data 13 aprile 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 271/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza in data 16/03/2021, è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto perché è stato presentato tardivamente oltre il termine di legge in data 13 aprile 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori responsabilità penale corresponsabilità della vittima azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
271/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI ROBERTO nato a COSENZA il 10/07/1963 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Marinacci Roberto contro la sentenza n. 271/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza in data 16/03/2021, è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto perché è stato presentato tardivamente oltre il termine di legge in data 13 aprile 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione.

Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021 Il Consi estensore Il Presidente Ric oroso St fa og