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Ordinanza — n. 41397/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41397/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41397/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRANI CARMELO nato a COMO il 25/08/1980 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO< d411..allearti; , udita la relazione svolt'Wd I Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Carmelo Caprani chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Carmelo Caprani chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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ritiro della querela penale dipendenza da sostanze stupefacenti rinuncia alla motivazione esame delle censure formali traffico aggravato di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRANI CARMELO nato a COMO il 25/08/1980 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO< d411..allearti; , udita la relazione svolt'Wd I Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Carmelo Caprani chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla destinazione allo smercio della droga detenuta dall'imputato, in ragione del suo quantitativo e delle modalità di presentazione. 4.All9nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ot