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Ordinanza — n. 41395/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41395/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Matteo Renzetti, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione pentito responsabilità scemata commisurazione della pena per stupefacenti rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Matteo Renzetti, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce omessa motivazione sul punto concernente la responsabilità poiché andava prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZETTI MATTEO nato a ROMA il 15/03/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdet-e—~42112 parti udita la relazione svotafdl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; .-- t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Matteo Renzetti, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce omessa motivazione sul punto concernente la responsabilità poiché andava prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. E' inammissibile il ricorso per cassazione, in relazione alla definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emil