Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41393/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE ARIANNA nato a MARSALA il 14/01/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdzte-ereefs'e-erffe-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Arianna Torre ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e d C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e d C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di tortura deposizione inattendibile diritto a un difensore diritti della vittima termine processuale perentorio nomina dell'arbitro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Arianna Torre ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE ARIANNA nato a MARSALA il 14/01/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdzte-ereefs'e-erffe-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Arianna Torre ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e d C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglier ensore Il Pres