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Ordinanza — n. 41391/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41391/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41391/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAYOUSS MOSTAFA nato il 30/08/1991 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Rayouss Mostapha circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di tre anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando carenza di motivazione. L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Regesto Legislator

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artt. 99 cod. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41391/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientra la censura formulata dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti- ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale verdetto di colpevolezza censura dell'accertamento dei fatti momento del reato falsa dichiarazione della parte gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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artt. 99 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Rayouss Mostapha circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAYOUSS MOSTAFA nato il 30/08/1991 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Rayouss Mostapha circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di tre anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando carenza di motivazione. L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientra la censura formulata dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti- ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobr