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Ordinanza — n. 41384/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO GIUSEPPE nato a LECCE il 16/02/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEde-a'.44e-pre rt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Guido impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Guido impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale reato grave di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritardo ingiustificato dell'azione penale censure procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO GIUSEPPE nato a LECCE il 16/02/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEde-a'.44e-pre rt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Guido impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere re ore Il Presidente Emilia Anna G' no Stefa Mpgini DEPOStTATJA