Ordinanza — n. 41383/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE EL HADJIMOR nato il 17/10/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Mbaye El Hadjimor ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed C 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizio di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed C 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizio di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE EL HADJIMOR nato il 17/10/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Mbaye El Hadjimor ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed C 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizio di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 o4obre 2021 Il consigli tensore