Ordinanza — n. 41382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBADRAWY MAZEN GAMEL SOBHI ALY nato il 07/12/1998 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Elbadrawy Mazen Gamel Sobhi Aly ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 4.500,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui allo art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 4.500,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui allo art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBADRAWY MAZEN GAMEL SOBHI ALY nato il 07/12/1998 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Elbadrawy Mazen Gamel Sobhi Aly ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 4.500,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui allo art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 otto re 2021 Il consigliere ensor