Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41381/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41381/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41381/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso presentato dal difensore di Di Lecce Emanuele contro la sentenza n. 524/2020 con cui la Corte di appello di Potenza, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre il difetto di corrispondenza tra la proposta di concordato e la sentenza in relazione alla disposta unificazione ai fini della continuazione dei reati ascritti nel procedimento n.2717/2017 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il ricorrente solleva una questione palesemente inammissibile essendo evidente che il riferimento è allo stesso reato oggetto della proposta di concordato, mentre eventuali errori nella indicazione della sentenza - sentenza di patteggiamento o di condanna e giudice decidente - sono soltanto di carattere materiale e non configurano il dedotto vizio sostanziale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 41381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
momento del reato altri capi d'accusa testimone a discarico ritardo scusabile false dichiarazioni senza giuramento lex loci delicti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
524/2020 con cui la Corte di appello di Potenza, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LECCE EMANUELE nato a MATERA il 09/02/1972 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avvis);:t4le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Di Lecce Emanuele contro la sentenza n. 524/2020 con cui la Corte di appello di Potenza, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre il difetto di corrispondenza tra la proposta di concordato e la sentenza in relazione alla disposta unificazione ai fini della continuazione dei reati ascritti nel procedimento n.2717/2017 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il ricorrente solleva una questione palesemente inammissibile essendo evidente che il riferimento è allo stesso reato oggetto della proposta di concordato, mentre eventuali errori nella indicazione della sentenza - sentenza di patteggiamento o di condanna e giudice decidente - sono soltanto di carattere materiale e non configurano il dedotto vizio sostanziale.

Si deve ricordare che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 05/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ricc gini DEPOSITATA