Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA DEVID nato a SAVONA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Prota Devid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
promozione dell'accusa penale vizio di procedura condizioni della detenzione preventiva proroga del periodo di prova diritti della difesa procedura di protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Prota Devid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA DEVID nato a SAVONA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Prota Devid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 otto re 2021 Il consigliere esore Il Presidente O Steff10 Mogini f-15-E,:i