Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA DEVID nato a SAVONA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Prota Devid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41380/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA DEVID nato a SAVONA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Prota Devid ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine a plurimi fatti di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone mancanza di motivazione in ordine alla congruità della penna applicata. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 otto re 2021 Il consigliere esore Il Presidente O Steff10 Mogini f-15-E,:i