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Ordinanza — n. 41377/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41377/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Elhaiyaj Moahmed contro la sentenza n. 450/2019 con cui il Gip del Tribunale di Genova in data 09/04/2019 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.1, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41377/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza accusa penale allegazioni fattuali non credibili domanda d'asilo di cittadino etiope procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
450/2019 con cui il Gip del Tribunale di Genova in data 09/04/2019 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHAIYAJ MOHAMED nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Elhaiyaj Moahmed contro la sentenza n. 450/2019 con cui il Gip del Tribunale di Genova in data 09/04/2019 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.1, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

3. Nel caso in esame l'ipotesi del quinto comma invocata non può ritenersi ignorata per errore evidente, tenuto conto della descrizione del fatto, quale emerge dall'imputazione, relativo alla detenzione di un quantitativo di eroina del peso di kg.1,076.

4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro quattromila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 05/10/2021 Il Consi estensore Il Presidente Ricca s oroso Stfayo Mogini