Ordinanza — n. 41354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKNI TOUJANI AZAIEZ nato il 01/03/1957 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Makni Toujani Azaiez ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 9.7.2020 dal Tribunale di Verona, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente di rito l'aveva condannato alla pena in I anno, 3 mesi di reclusione e 2.100 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente di rito l'aveva condannato alla pena in I anno, 3 mesi di reclusione e 2.100 euro di multa.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKNI TOUJANI AZAIEZ nato il 01/03/1957 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Makni Toujani Azaiez ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 9.7.2020 dal Tribunale di Verona, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente di rito l'aveva condannato alla pena in I anno, 3 mesi di reclusione e 2.100 euro di multa.
Ne chiede l'annullamento per carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. nonché all'eccessività della pena irrogata e all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente enunciati e non argomentati, sicché si risolvono in una genericissima contestazione della decisione, della quale non si illustrano né specificano incongruenze o carenze argomentative meritevoli di censura. La sentenza impugnata risulta invece, congruamente motivata sia in punto di responsabilità, non contestata in appello, sia in punto di trattamento sanzionatorio alla luce dei precedenti plurimi e specifici dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi apprezzabili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 en