Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41353/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41353/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41353/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. stante l'assenza di un accertamento tossicologico e il rilievo attribuito al colloquio tra l'imputata e il fratello, la cui lettura integrale chiarisce la natura occasionale del viaggio, non finalizzato all'acquisto di stupefacente, e consente di escludere il concorso e di ritenere al massimo la connivenza:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 41353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con più che congrua motivazione, con la quale il ricorso non si confronta. limitandosi la ricorrente a proporre una lettura alternativa dei fatti e del colloquio intercettato. Quanto al primo motivo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, riportato in sentenza, secondo il quale il narcotest è accertamento tecnico sufficiente per accertare la natura stupefacente di una sostanza e per formulare la contestazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali mancata prova di parzialità censura dell'accertamento dei fatti procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
del Tribunale di Asti che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con attenuanti generiche e la diminuente di rito l'aveva condannata alla pena in I anno, 4 mesi di reclusione e 2.800 euro di multa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIANO MANUELA nato a ASTI il 27/07/1977 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;Motivi della decisione 11 difensore di Galliano Manuela ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 14.11.2019 dal G.u.p. del Tribunale di Asti che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con attenuanti generiche e la diminuente di rito l'aveva condannata alla pena in I anno, 4 mesi di reclusione e 2.800 euro di multa. Ne chiede l'annullamento per:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. stante l'assenza di un accertamento tossicologico e il rilievo attribuito al colloquio tra l'imputata e il fratello, la cui lettura integrale chiarisce la natura occasionale del viaggio, non finalizzato all'acquisto di stupefacente, e consente di escludere il concorso e di ritenere al massimo la connivenza:

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con più che congrua motivazione, con la quale il ricorso non si confronta. limitandosi la ricorrente a proporre una lettura alternativa dei fatti e del colloquio intercettato. Quanto al primo motivo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, riportato in sentenza, secondo il quale il narcotest è accertamento tecnico sufficiente per accertare la natura stupefacente di una sostanza e per formulare la contestazione.

Contrariamente all'assunto difensivo, l'affermazione di responsabilità risulta coerentemente fondata sul tenore esplicito del colloquio intercettato con il fratello, riportato in sentenza (p.8), che rende palese non la mera consapevolezza della presenza di stupefacente a bordo dell'autovettura, ma il concreto e fattivo contributo prestato dall'imputata al coniuge nella fase di trasporto e in quella successiva di confezionamento in buste sottovuoto. Parimenti sorretta da congrua e corretta motivazione è la mancata qualificazione del reato in termini di lieve entità, esclusa dal notevole quantitativo sequestrato e dalle altre circostanze oggettive dell'azione ( trasferta sino in Puglia e trasporto, confezionamento a mezzo di macchina sottovuoto detenuta e rete clientelare gestita).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglier estensore Il Presidente Anna Cr