Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove alternative factual interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by finding the wife guilty of defamation based on a forged signature, claiming she was merely dissatisfied with separation terms. The court rejected this, noting the wife was the sole beneficiary of the school change request and that the appellant's denial of the signature implicitly accused her of forgery, satisfying the elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The appeal is inadmissible when it relies on generic grounds or proposes an alternative factual reading not supported by the evidence, as the court's reasoning is sufficient to establish the defendant's intent from the objective circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITROLO GIOVANNI nato a NISCEMI il 14/03/1971 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Pitrolo Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4.10.2017 dal Tribunale di Torino, ha ridotto l'importo della provvisionale provvisoriamente esecutiva ad euro 1.500, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di calunnia in danno della moglie separata.
Ne chiede l'annullamento per erronea applicazione della legge, non emergendo dalla denuncia che l'imputato attribuisse alla moglie la falsificazione della sua firma, quanto piuttosto che si dolesse dell'inosservanza delle condizioni di separazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nella misura in cui prospetta una lettura alternativa del fatto nonché generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione congrua e lineare resa in sentenza, nella quale si dà atto della circostanza pacifica che la firma del nulla osta era autentica e apposta dall'imputato, a nulla rilevando che non avesse espressamente accusato la moglie di averla falsificata. essendo la stessa individuabile quale soggetto calunniato, atteso che, in base alle circostanze esposte in denuncia la moglie era l'unico soggetto interessato alla richiesta di nulla osta.
Pertanto, coerentemente il dolo è stato desunto dall'elemento oggettivo, risultando che nello sporgere denuncia. l'imputato falsamente dichiarò di non riconoscere la firma, apposta pochi giorni prima sulla richiesta di nulla osta per il cambio di scuola del figlio, accusando implicitamente, ma chiaramente la moglie di averla contraffatta. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglier tensore Il Presidente Anna Cri olo Stefanp Njog