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Ordinanza — n. 41343/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41343/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41343/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN SHENGGOU nato il 08/12/1944 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Chen Shenggou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa iii data 10.10.2019 dal Gip del Tribunale di Genova, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione e 6 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la riduzione per il rito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41343/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la riduzione per il rito.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero memoria illeggibile mancata comparizione all'udienza diritto di essere sentito indigenza processuale non provata
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN SHENGGOU nato il 08/12/1944 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Chen Shenggou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa iii data 10.10.2019 dal Gip del Tribunale di Genova, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione e 6 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la riduzione per il rito.

Ne chiede l'annullamento per vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, che dovevano ritenersi prevalenti in relazione alla condotta marginale dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché generici e manifestamente infondati a fronte della congrua motivazione resa per la recidiva, ritenuta in ragione del precedente specifico e di altri per gravi reati, indicativi di spiccata proclività a delinquere, confermata dal nuovo reato commesso.

Manifestamente infondato è il motivo relativo al giudizio di bilanciamento, correttamente operato e non consentito nei termini richiesti dal ricorrente, ostandovi il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. a fronte della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, ritenuta e applicata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglieri stensore 11 Presidente Anna Cr olo Stefano Mogini J) r