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Ordinanza — n. 41342/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41342/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41342/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, che risulta eccessiva a fronte della riqualificazione del reato; mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento per la continuazione e al giudizio di bilanciamento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché generici e manifestamente infondati a fronte della completa e congrua motivazione resa. Le censure si risolvono in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, invece, correttamente esercitato con riferimento ai fatti e alla personalità dell'imputato, stante la valutazione della non minimale gravità dei fatti, avuto riguardo alla natura della sostanza ceduta ma, soprattutto. all'imponente numero di cessioni effettuate in favore di clienti abituali e in un lungo arco temporale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché generici e manifestamente infondati a fronte della completa e congrua motivazione resa. Le censure si risolvono in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, invece, correttamente esercitato con riferimento ai fatti e alla personalità dell'imputato, stante la valutazione della non minimale gravità dei fatti, avuto riguardo alla natura della sostanza ceduta ma, soprattutto. all'imponente numero di cessioni effettuate in favore di clienti abituali e in un lungo arco temporale.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita accusa gravi addebiti penali domanda d'asilo di cittadino etiope promozione dell'accusa penale regime giuridico del SEBC
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGBESELA MARCUS nato il 13/03/1990 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Egbesela Marcus ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa in data 23.1.2020 dal GUP presso il Tribunale di Parma, riqualificati i reati ai sensi dell'art. 73, comma 5. d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 2 mesi 6 di reclusione e 5 mila euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche e applicato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, che risulta eccessiva a fronte della riqualificazione del reato;

2) mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento per la continuazione e al giudizio di bilanciamento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché generici e manifestamente infondati a fronte della completa e congrua motivazione resa. Le censure si risolvono in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, invece, correttamente esercitato con riferimento ai fatti e alla personalità dell'imputato, stante la valutazione della non minimale gravità dei fatti, avuto riguardo alla natura della sostanza ceduta ma, soprattutto. all'imponente numero di cessioni effettuate in favore di clienti abituali e in un lungo arco temporale.

E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013. dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Manifestamente infondato è il motivo relativo al giudizio di bilanciamento invero non operato, in assenza di circostanze da comparare e del tutto congruo l'aumento applicato a titolo di continuazione alla luce delle circostanze prima indicate. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglier stensore Il Presidente Anna Cr