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Ordinanza — n. 41340/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41340/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSTEMAJ RENATO nato il 05/09/1999 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Rustemaj Renato ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 29.1.2020 dal Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 15 mila euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 41340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 e con le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 15 mila euro di multa.

Parole chiave

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allontanamento in diritto degli stranieri permessi di dimora divieto di espulsione dei cittadini uscita illegale dal paese infrazioni alla legge sugli stranieri allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSTEMAJ RENATO nato il 05/09/1999 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Rustemaj Renato ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 29.1.2020 dal Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 15 mila euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo delle censure formulate in appello e già disattese in sentenza con motivazione lineare e congrua, che, saldandosi a quella di primo grado, dà conto della sproporzione esistente tra l'entità della somma rinvenuta e la documentazione prodotta per dimostrarne la lecita provenienza da attività di lavoro, risultando anzi, smentita dagli accertamenti della G. di F. la percezione di un reddito mensile nel biennio precedente, tale da giustificare il dedotto accantonamento della somma.

A conferma di tale valutazione è stato attribuito rilievo alle modalità di occultamento del denaro nello stesso luogo anomalo e con lo stesso materiale con cui era avvolto lo stupefacente. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro treni i la. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere tensore Il