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Ordinanza — n. 41331/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41331/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41331/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO PASQUALE nato a SALERNO il 17/04/1984 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Bruno Pasquale ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 20.3.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa .

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 41331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 e con generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa .

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura civile opposizione diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione rinvio del dibattimento asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO PASQUALE nato a SALERNO il 17/04/1984 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Bruno Pasquale ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 20.3.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa .

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione per essersi il giudice di appello limitato a recepire la ricostruzione del giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, in tal modo non assolvendo all'obbligo di motivazione. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo di ricorso, che si limita ad una contestazione del tutto aspecifica del provvedimento impugnato, del quale non individua carenze argomentative o illogicità manifeste, rilevanti in questa sede. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente